Incentivo al posticipo del pensionamento, misura nata nella Legge di Bilancio 2025 e diventata operativa con la Circolare INPS dello scorso 16 giugno: platea, modalità e trattamento fiscale

C’è un nuovo strumento per chi ha già i requisiti per uscire dal lavoro ma sceglie di restare: l’incentivo al posticipo del pensionamento, noto come “Bonus Giorgetti”. La misura nasce nella Legge di Bilancio 2025 e diventa operativa con la Circolare INPS n. 102 del 16 giugno 2025, che allarga la platea e chiarisce modalità e trattamento fiscale. L’INPS riassume così l’essenza dell’intervento: «gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore […] sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali» (INPS, Comunicato Stampa, 16 giugno 2025).

Che cos’è il Bonus Giorgetti

È la facoltà per i lavoratori dipendenti che nel 2025 maturano i requisiti per pensione anticipata flessibile o pensione anticipata e che scelgono di restare al lavoro, di rinunciare alla propria quota IVS: quella quota non viene più versata all’INPS ma arriva in busta paga, netta e non imponibile ai fini fiscali e contributivi. La quota a carico del datore resta invece integralmente dovuta e continua ad alimentare la posizione assicurativa: “Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore […] sono erogati direttamente al lavoratore con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali”. (INPS, Circ. 102/2025)

La base giuridica essenziale è:

Bonus Giorgetti a chi si rivolge

Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive, che entro il 31 dicembre 2025 maturano i requisiti per:

  • Pensione anticipata flessibile (ex Quota 103 – requisiti 62 anni + 41 di contributi, nel 2024-2025, con finestre);
  • Pensione anticipata (42 anni e 10 mesi uomini; 41 anni e 10 mesi donne – con finestra).

Non possono aderire:

  • chi è già titolare di pensione diretta (fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità);
  • chi ha già raggiunto il requisito anagrafico per la vecchiaia (o l’età inferiore prevista dalla gestione, se applicabile).

“Possono accedere tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati […] che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2025 e che scelgano di proseguire l’attività”. (INPS, Circ. 102/2025)

La novità rispetto al passato è proprio l’estensione ai maturandi della pensione anticipata (non solo alla flessibile): è l’INPS a segnalarlo esplicitamente nel comunicato stampa che accompagna la circolare.

Come funziona il Bonus Giorgetti

Per capire in concreto l’impatto del cosiddetto Bonus Giorgetti è utile guardare al suo meccanismo pratico. La misura si basa su una scelta del lavoratore che, avendo già i requisiti per uscire, decide invece di restare in servizio: in questo caso la propria quota contributiva non viene più versata all’INPS, ma riconosciuta direttamente in busta paga. Da qui discendono alcuni aspetti operativi fondamentali.

  • Rinuncia alla quota IVS del lavoratore. Chi aderisce esercita una facoltà di rinuncia all’accredito della propria quota di contributi IVS successiva alla prima scadenza utile per il pensionamento.
  • Versamenti del datore invariati. Il datore resta tenuto a versare la sua quota IVS; la posizione assicurativa del lavoratore continua ad alimentarsi per quella parte.
  • Somme in busta paga e non tassate. La quota che sarebbe stata versata all’INPS viene pagata al lavoratore in busta e non concorre al reddito.

“Il regime di non imponibilità […] si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO” (INPS, Comunicato Stampa, 16 giugno 2025).

La facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa. È revocabile (una sola volta), con effetto dal mese successivo. “Il regime di non imponibilità […] si applica anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO”. (INPS, Circ. 102/2025); “La facoltà di rinuncia […] è esercitabile una sola volta […] ed è revocabile una sola volta”. (INPS, Circ. 102/2025).

Bonus Giorgetti, da quando decorre

La Circolare INPS n. 102/2025 rende immediatamente operativa la misura. È l’INPS stesso a sottolinearlo: «La circolare pubblicata oggi […] rende immediatamente operativo il cosiddetto bonus Giorgetti» (INPS, Comunicato Stampa, 16 giugno 2025).</p>

La decorrenza dell’esonero (e quindi delle somme in busta) dipende da quando si presenta la domanda e dalle regole di decorrenza della pensione per cui si sono maturati i requisiti:

Anticipata flessibile (62 + 41)

  • Finestra:
    • 7 mesi per dipendenti non PA e autonomi;
    • 9 mesi per dipendenti PA.
  • Prime decorrenze possibili per requisiti 2025:
    • Non PA: non prima del 2 agosto 2025 (se gestione esclusiva AGO) oppure 1° settembre 2025 (altre gestioni);
    • PA: non prima del 2 ottobre 2025 (gestione esclusiva AGO) oppure 1° novembre 2025 (altre gestioni).

Anticipata ordinaria (42a10m uomini / 41a10m donne)

  • Finestra: 3 mesi dalla maturazione del requisito.
  • Per alcune gestioni pubbliche (CPDEL, CPS, CPI, CPUG): 4 mesi se i requisiti sono maturati nel 2025.

Domanda prima/dopo la prima decorrenza utile

  • Se la domanda di rinuncia è prima della prima decorrenza utile della pensione: l’esonero decorre da quella prima decorrenza utile;
  • Se la domanda è contestuale o successiva: l’esonero decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda.

“La decorrenza […] è allineata alla prima decorrenza utile del trattamento; se la domanda è successiva, decorre dal primo giorno del mese successivo”. (INPS, Circ. 102/2025).

Quanto vale il Bonus Giorgetti (e come stimarlo senza errori)

L’importo mensile netto in busta è pari alla quota IVS del lavoratore che non viene più versata (più l’eventuale contributo aggiuntivo IVS dell’1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile). L’aliquota varia per gestione; per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti la quota ordinaria è tipicamente 9,19% della retribuzione imponibile.

Esempi puramente illustrativi:

  • Lordo 2.000 € → circa 184 € netti in più al mese (2.000 × 9,19% ≈ 183,8).
  • Lordo 2.500 € → circa 230 € netti in più al mese (2.500 × 9,19% ≈ 229,8).
  • Lordo 3.000 € → circa 276 € netti in più al mese (3.000 × 9,19% ≈ 275,7).

Se la retribuzione mensile supera la prima fascia pensionabile, può aggiungersi l’1% (contributo aggiuntivo IVS) alla quota da erogare in busta, come specifica la circolare.

Gli effetti del Bonus Giorgetti sulla futura pensione

La scelta di aderire al Bonus Giorgetti ha inevitabili ripercussioni sul calcolo della pensione. L’impatto varia a seconda del sistema applicato – retributivo o contributivo – e riguarda in particolare il modo in cui si forma il montante previdenziale. In sintesi, il vantaggio immediato in busta paga corrisponde a una lieve riduzione della rendita futura nei mesi di fruizione dell’incentivo.

  • Quota retributiva: non cambia perché dipende dalla retribuzione pensionabile (non intaccata dall’incentivo).
  • Quota contributiva: cambia perché, nei periodi di fruizione, il montante cresce applicando alla base imponibile l’aliquota di computo prevista a carico del datore, non più anche quella del lavoratore.

“La fruizione del beneficio non modifica la determinazione delle quote calcolate col sistema retributivo; per la quota contributiva incide sul montante applicando l’aliquota di computo a carico del datore”. (INPS, Circ. 102/2025).

È una scelta intertemporale – più netto oggi, leggermente meno rendita domani per i mesi in cui si fruisce dell’incentivo.

Quando finisce il Bonus Giorgetti: cessazione e revoca

L’incentivo cessa quando si verifica uno dei seguenti eventi:

  • Revoca della rinuncia (una sola volta, effetto dal mese successivo);
  • Raggiungimento dell’età per la vecchiaia (o dell’età inferiore prevista dalla gestione, se applicabile);
  • Conseguimento di una pensione diretta (fa eccezione l’assegno ordinario di invalidità).

Compatibilità con altri incentivi e aiuti di Stato

  • Non è un incentivo all’assunzione → non si applicano i principi dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015.
  • Nessun beneficio per il datore (opera solo sulla quota lavoratore) → non è richiesto DURC per fruirne.
  • Compatibile con incentivi che riducano la quota datore;
  • Incompatibile con esoneri/fiscalizzazioni che già azzerano o riducono la quota lavoratore (se la quota lavoratore è già esonerata, non c’è materia su cui applicare l’incentivo).
  • Fuori dal perimetro aiuti di Stato: misura generalizzata, fruita da persone fisiche, non incide sulla concorrenza.

Come si richiede il Bonus Giorgetti (procedura INPS)

  • Domanda all’INPS (servizi telematici, Contact Center o patronati).
  • L’INPS verifica i requisiti pensionistici e entro 30 giorni comunica l’esito al lavoratore e, tramite “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento al datore.
  • Solo dopo la comunicazione al datore, quest’ultimo sospende i versamenti della quota lavoratore e eroga l’importo in busta (con eventuale conguaglio delle contribuzioni già versate).

“Entro trenta giorni dalla domanda (o dall’acquisizione degli atti integrativi) l’INPS comunica l’esito al lavoratore e l’accoglimento al datore; da quel momento il datore può cessare il versamento della quota lavoratore e conguagliare l’arretrato”. (INPS, Circ. 102/2025).

Box pratico – Come fare domanda

  • Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Vai al servizio dedicato: “Incentivo al posticipo del pensionamento – verifica condizioni di accesso”.
  • Compila la domanda di rinuncia alla quota IVS, indicando i dati richiesti.
  • Puoi anche inoltrare la domanda tramite Contact Center INPS o con l’aiuto dei patronati.
  • L’INPS ha 30 giorni per verificare i requisiti ed emettere comunicazione.
  • In caso di esito positivo, la conferma arriva sia al lavoratore sia al datore di lavoro (tramite “comunicazione bidirezionale”).</li>
  • Da quel momento, il datore cessa i versamenti della quota lavoratore e ti riconosce l’importo in busta paga.
  • In caso di revoca successiva, la richiesta si fa con la stessa procedura e vale dal mese dopo.

Bonus Giorgetti casi particolari

  • Più rapporti di lavoro/cambio datore

La scelta vale per tutti i rapporti (in essere e futuri). In caso di nuovo datore, l’INPS trasmette l’informazione al nuovo datore con la “Comunicazione bidirezionale”.

  • Lavoro domestico

Dopo l’accoglimento, il datore domestico genera sul Portale dei pagamenti gli avvisi PagoPA con importi ricalcolati senza quota lavoratore. Se la decorrenza cade a metà trimestre, vanno generati due avvisi (prima e dopo la decorrenza). In caso di revoca, di nuovo due avvisi.

  • Settore agricolo

Sono previsti codici e modalità dedicate nel flusso UniEmens – PosAgri per esposizione dell’esonero e recupero arretrati

  • Pubblico impiego
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